Art. 486 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 486 c.c. (Poteri)
Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'art. 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità.
Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinchè la rappresenti in giudizio.