Art. 482 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 482 c.c. (Impugnazione per violenza o dolo)
L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.