Art. 482 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 482 c.c. (Impugnazione per violenza o dolo) approfondisci

L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.