Art. 481 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 481 c.p.c. (Cessazione dell'efficacia del precetto)
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.
Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627.