Art. 480 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 480 c.p.p. (Verbale di udienza )
1. L'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati:
a) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza;
b) i nomi e i cognomi dei giudici;
c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori. 2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.