Art. 478 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 478 c.p.c. (Prestazione della cauzione)
Se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l'esecuzione forzata finchè quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo rilasciato ai sensi dell'articolo 475, o con atto separato che deve essere unito al titolo.