Art. 477 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 477 c.c. (Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione)
La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità.