Art. 476 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 476 c.p.p. (Reati commessi in udienza )
1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti. 2. Non è consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.