Art. 473 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 473 c.c. (Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni,)
fondazioni ed enti non riconosciuti).
L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.
Il presente articolo non si applica alle società.