Art. 473 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 473 c.c. (Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni,) approfondisci

fondazioni ed enti non riconosciuti).
L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.
Il presente articolo non si applica alle società.