Art. 473-bis.68 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 473-bis.68 c.p.c. (articolo abrogato)
La domanda per i provvedimenti previsti nell'articolo 473-bis.67 si propone con ricorso.
Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sè o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Dopo l'audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.