Art. 473-bis.64 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 473-bis.64 c.p.c. (Provvedimenti su parere del giudice tutelare)
I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti.
Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.
Qualora il parere non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio.