Art. 473-bis.59 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 473-bis.59 c.p.c. (Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso)
I provvedimenti indicati nell'articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero.