Art. 473-bis.59 c.p.c.

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Art. 473-bis.59 c.p.c. (Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso) approfondisci

I provvedimenti indicati nell'articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero.