Art. 473-bis.57 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 473-bis.57 c.p.c. (Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione)
Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite nella presente sezione.
Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non hanno partecipato al giudizio.