Art. 473-bis.3 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 473-bis.3 c.p.c. (Poteri del pubblico ministero) approfondisci

Nell'esercizio dell'azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico ministero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.