Art. 473-bis.3 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 473-bis.3 c.p.c. (Poteri del pubblico ministero)
Nell'esercizio dell'azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico ministero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.