Art. 473-bis.35 c.p.c.

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Art. 473-bis.35 c.p.c. (Domande ed eccezioni nuove) approfondisci

Il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall'articolo 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili.