Art. 473-bis.35 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 473-bis.35 c.p.c. (Domande ed eccezioni nuove)
Il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall'articolo 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili.