Art. 473-bis.23 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 473-bis.23 c.p.c. (Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti)
I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.