Art. 473-bis.23 c.p.c.

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Art. 473-bis.23 c.p.c. (Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti) approfondisci

I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.