Art. 473-bis.18 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 473-bis.18 c.p.c. (Dovere di leale collaborazione)
Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonchè ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96.