Art. 473-bis.16 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 473-bis.16 c.p.c. (Costituzione del convenuto)
Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12, secondo, terzo e quarto comma.