Art. 473-bis.16 c.p.c.

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Art. 473-bis.16 c.p.c. (Costituzione del convenuto) approfondisci

Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12, secondo, terzo e quarto comma.