Art. 470 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 470 c.p. (Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.