Art. 46 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 46 c.p. (Costringimento fisico)
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.