Art. 46 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 46 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione.
Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo.