Art. 463 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 463 c.p. (Casi di non punibilit) approfondisci

Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l'autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.