Art. 461 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 460 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 462 c.c.

Art. 461 c.c. (Rimborso delle spese sostenute dal chiamato) approfondisci

Se il chiamato rinunzia all'eredità, le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità.