Art. 44 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 44 c.p. (Condizione obiettiva di punibilit)
Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.