Art. 44 L 247-2012
Da Diritto Pratico.
Art. 44 L 247-2012 (Frequenza di uffici giudiziari)
1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.
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