Art. 44 DPR 495-1992
Art. 44 DPR 495-1992 (Rif. Art. 22 DLT 285-1992 - Accessi in generale)
1. Ai fini dell'art. 22 del codice, si definiscono accessi:
a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.
2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'articolo 3 del codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.
* vai all'articolo precedente: Art. 43 DPR 495-1992 (Rif. Art. 21 DLT 285-1992 - Deviazioni di itinerario)
* vai all'articolo successivo: Art. 45 DPR 495-1992 (Rif. Art. 22 DLT 285-1992 - Accessi alle strade extraurbane)