Art. 44 DPR 115-2002

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 43 DPR 115-2002 vai all'articolo successivo: Art. 45 DPR 115-2002

Art. 44 DPR 115-2002 (Trasferte degli ufficiali giudiziari) approfondisci

1. All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle spese di viaggio e all'indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione per i dipendenti statali, in relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, un diritto di importo pari a euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.