Art. 446 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 446 c.p.c. (Istituti di patronato e di assistenza sociale)
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425.