Art. 446 c.p.c.

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Art. 446 c.p.c. (Istituti di patronato e di assistenza sociale) approfondisci

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425.