Art. 446 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 445 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 447 c.c.

Art. 446 c.c. (Assegno provvisorio) approfondisci

Finchè non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.112a