Art. 445 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 445 c.p. (Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica) approfondisci

Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.