Art. 442 c.p.p.
Art. 442 c.p.p. (Decisione )
1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti. 1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza. 2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. PERIODO ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 2019, N. 33. PERIODO ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 2019, N. 33. 2-bis. Quando nè l'imputato, nè il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.