Art. 442 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 442 c.c. (Concorso di aventi diritto)
Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in gradò di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.