Art. 43 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 43 disp.att.c.p.p. (Autorizzazione al rilascio di copia di atti)
1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 116 comma 2 del codice non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.