Art. 43 disp.att.c.p.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 42 disp.att.c.p.p. vai all'articolo successivo: Art. 45 disp.att.c.p.p.

Art. 43 disp.att.c.p.p. (Autorizzazione al rilascio di copia di atti) approfondisci

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 116 comma 2 del codice non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.