Art. 43 Codice Deontologico Forense

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Art. 43 Codice Deontologico Forense (Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega) approfondisci

1. L’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.