Art. 439 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 439 c.p. (Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari) approfondisci

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte.