Art. 438 c.p.c.

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Art. 438 c.p.c. (Deposito della sentenza di appello) approfondisci

Fuori dei casi di cui all'articolo 436-bis, la sentenza deve essere depositata entro sessanta giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.
Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.