Art. 438 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 438 c.p.c. (Deposito della sentenza di appello)
Fuori dei casi di cui all'articolo 436-bis, la sentenza deve essere depositata entro sessanta giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.
Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.