Art. 437 c.p.p.

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Art. 437 c.p.p. (Ricorso per cassazione) approfondisci

1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la
richiesta di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per
cassazione solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e).