Art. 437 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 437 c.c. (Obbligo del donatario) approfondisci

Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.