Art. 437 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 437 c.c. (Obbligo del donatario)
Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.