Art. 436-bis c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 436-bis c.p.c. (Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello)
Nei casi previsti dagli articoli 348, 348-bis e 350, terzo comma, all'udienza di discussione il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.