Art. 435 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 435 c.p. (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti)
Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.