Art. 434 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 434 c.c. (Cessazione dell'obbligo tra affini) approfondisci

L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:
1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.