Art. 432 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 432 c.p.c. (Valutazione equitativa delle prestazioni) approfondisci

Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.





Par. 2 Delle impugnazioni