Art. 431 c.c.

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Art. 431 c.c. (Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca) approfondisci

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato.
Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.146