Art. 431 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 431 c.c. (Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca)
La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato.
Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.146