Art. 42 RD 1736-1933

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Art. 42 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

Il traente o il portatore di un assegno bancario può vietare che esso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore in senso trasversale le parole "da accreditare" o altra espressione equivalente.
In questo caso l'assegno bancario non può essere regolato dal trattario che a mezzo di una scritturazione contabile (accreditamento in conto, giro in conto, compensazione). Il regolamento per scritturazione contabile equivale a pagamento.
La cancellazione delle parole "da accreditare" si ha per non fatta.
Il trattario che non osservi le norme sopra indicate risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario.
Il trattario non è tenuto ad accreditare l'assegno che ad un proprio correntista.