Art. 42 DLT 82-2005
Da Diritto Pratico.
Art. 42 DLT 82-2005 (Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni)
1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.