Art. 42 DLT 171-2005
Da Diritto Pratico.
Art. 42 DLT 171-2005 (Locazione e forma del contratto)
1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.
2. Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.
4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3.
* vai all'articolo precedente: Art. 41 DLT 171-2005 (Assicurazione obbligatoria)
* vai all'articolo successivo: Art. 43 DLT 171-2005 (Scadenza del contratto)