Art. 423 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 423 c.p. (Incendio)
Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica.