Art. 422 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 422 c.c. (Cessazione del tutore e del curatore provvisorio)
Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.146