Art. 416-ter c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 416-ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso) approfondisci

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.