Art. 414 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 414 c.c. (Persone che possono essere interdette)
Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.