Art. 413 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 413 c.p.p. (Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato)
1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell'articolo 412 comma 1.
2. Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.